In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 cod.civ., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod.civ., trova deroga, ai sensi dell’art. …
Vai alla fonte dell’articolo: