Il concetto di “atto pubblico”, agli effetti della tutela penale, è più ampio di quello delineato dall’art. 2699 cod.civ., rientrandovi non soltanto i documenti redatti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato e destinati ad avere pubblica fede, ma anche quelli formati da quegli stessi s…
Vai alla fonte dell’articolo: